Associazioni dei Consumatori iscritte al Registro Regionale (art. 3 L.R. n. 17/2014)
Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2, comma 2 che intendono iscriversi al Registro regionale presentano istanza alla struttura regionale competente in materia che si pronuncia entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza stessa.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, le modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al Registro regionale e la documentazione da allegare all'istanza stessa. L'atto è pubblicato nel sito internet istituzionale e nel Bollettino ufficiale della Regione.
Determinazione dirigenziale n. 7503/2025